Nella Finanziaria 2011 (Legge dello Stato 13/12/2010 n. 220) gli ecoincentivi (detrazione fiscale del 55% ) sono stati prorogati fino al 31.12.2011. Unica novità introdotta dalla legge riguarda il periodo di detrazione: le spese verranno recuperate in dieci anni e non più in cinque.
Ai sensi dell’Art.29 comma 6 del Decreto Legge del 29 Novembre 2008 n. 185 , convertito con
modificazioni dalla legge 28 Gennaio 2009, n.2, e approvato, con le relative istruzioni, il
modello di comunicazione per lavori concernenti interventi di riqualificazione energetica
previsti dall’Art.1 , Comma 345 per la sola sostituzione di finestre, della Legge 27 Dicembre
2006 n.296. , sono presenti le seguenti novità:
1. Possibilità di suddividere la detrazione delle spese sostenute in 10 anni;
2. Il produttore deve fornire al contribuente i certificati dei singoli componenti dell’Infisso (Vetro e Telaio) rilasciate nel rispetto delle Normative Europee Vigenti;
3. Il produttore ai sensi del comma 345 deve rilasciare al contribuente la dichiarazione di Fine Lavori;
4. Il contribuente deve indicare nella dichiarazione Telematica da inviare all’ENEA i dati catastali dell’Immobile;
5. Il contribuente deve dare comunicazione all’ ENEA in via telematica al sito http://finanziaria2010.enea.it entro 90 gg. Dalla dichiarazione di Fine Lavori;
6. Il contribuente deve dare comunicazione in via Telematica all’Agenzia delle Entrate per i soli lavori che proseguono oltre il
periodo d’imposta, le informazioni sono disponibili presso il sito
http://www.agenziaentrate.it
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A tutte le persone fisiche (i privati cittadini) e ai soggetti titolari di reddito di impresa
ma anche all’affittuario che esegue la sostituzione con il consenso del proprietario ed anche
ai famigliari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile che abbiano sostenuto le
spese per la realizzazione dei lavori relativamente però in questo caso solo gli immobili
appartenenti all’ambito privatistico.
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La legge pertanto stabilisce che si può detrarre dall’imposta lorda una quota pari al 55% delle spese a
carico del contribuente per la sostituzione di finestre su edifici esistenti Comma 345, sostenute entro il 31 dicembre 2010.
Tale detrazione con la nuova finanziaria 2008 ai sensi dell’art.29 comma6 del decreto legge 29-nov.-2008
n. 185 convertito con legge 28-gen.-2009 n. 2, può essere ripartita in cinque di pari importo fino ad un
valore massimo della detrazione pari a € 60.000,00.
La circolare del 31/05/2007 n° 36 della Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che si possono detrarre
anche i costi relativi alle strutture accessorie ,quali ad esempio scuri, persiane, avvolgibili,
coprirulli, che risultino strutturalmente accorpate al manufatto.
Precisiamo che tali accessori non influiscono sull’isolamento energetico.
In merito all’IVA è da chiarire che per il privato cittadino che paga l’IVA come un costo reale, essa può essere
messa in detrazione, mentre per le persone giuridiche che possono scaricarla, questa non va inserita nell’importo da detrarre.
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Tipo di intervento |
Detrazione massima |
Obiettivi da conseguire |
|---|---|---|
Riqualificazione energetica |
100.000 € (55% DI 181.818,18 euro) |
Valore limite di fabbisogno inferiore al 20% di quelli in allegato c, comma 1 tabella 1 Dlgs. 192/2005 |
Coibentazione, coperture, pavimenti, infissi |
60.000 € (55% DI 109.090,90 euro) |
Requisiti di Trasmittanza Predeterminati dalla Finanziaria 2008 e dal Dlgs 192/2005 |
Pannelli solari |
60.000 € (55% DI 109.090,90 euro) |
Garanzia di 5 Anni dei Pannelli e di 2 anni delle componenti e certificazioni di qualità conforme uni 12975 |
Caldaie a condensazione |
30.000 € (55% DI 54.545,45 euro) |
Valvole termostatiche su tutti i caloriferi, tranne nei casi di riscaldamento a pavimento. Per le caldaie centralizzate da 100 kw in su. |
La dispersione di energia, tecnicamente definita trasmittanza termica ed identificata con la sigla U, è un parametro che
esprime la quantità di calore che passa, per unità di superficie nell’unità tempo, quando c’é
una differenza tra le due parti del manufatto di 1° Kelvin ed è misurata in W/m2K.
Più basso è questo valore e più isolanti sono le finestre e questo significa che disperderanno meno calore in inverno.
Tale caratteristica è tanto più importante quanto più fredda è la zona in cui queste sono installate.
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Lo stato ha suddiviso tutto il territorio italiano in 6 aree climatiche contrassegnate da lettere, dove la lettera A indica
la zona più calda e la F la zona più fredda.
Ai fini dello sgravio fiscale le nuove finestre dovranno avere una trasmittanza
termica inferiore o uguali a certi valori in funzione della zona climatica in cui saranno collocate.
Stabilita dunque la zona climatica in cui è collocato il suo immobile si dovrà verificare che le nuove finestre abbiano
una trasmittanza termica inferiore o uguale a quella riportata nella tabella.
Più è basso è il valore di trasmittanza
termica e migliori saranno le vostre finestre e questa caratteristica sarà utile anche per risparmiare sulle spese di raffreddamento
oltre che su quelle di riscaldamento.
Lo stato con decreto del 11 Marzo 2008 ha emanato l’attuazione
dell’art.1 comma24 lettera a) della legge 24 dicembre 2007 n.244 ove negli allegati (b) ha ridefinito i valori limite di
trasmittanza termica delle finestre , per usufruire della detrazione Fiscale, fino al 2010.
Nonostante lo stato ,con questo decreto, abbia ridotto ancora i valori di trasmittanza
termica possiamo dire con vanto che i valori delle finestre in legno con protezione in alluminio prodotte dalla ditta Palomba
rientrano pienamente nei limiti di tutte le zone climatiche e precisamente:
Valori limite della trasmittanza termica utile U sulle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in (W/m3K) |
||||
|---|---|---|---|---|
Zona climatica |
Strutture opache verticali |
Strutture opache orizzontali o inclinate Coperture |
Strutture opache orizzontali o inclinate Pavimenti |
Chiusure apribili e assimilabili |
A |
0,54 |
0,32 |
0,60 |
3,7 |
B |
0,41 |
0,32 |
0,46 |
2,4 |
C |
0,34 |
0,32 |
0,40 |
2,1 |
D |
0,29 |
0,26 |
0,34 |
2,0 |
E |
0,27 |
0,24 |
0,30 |
1,8 |
F |
0,26 |
0,23 |
0,28 |
1,6 |
Finestre Palomba® |
0,8 (si ottiene con vetri basso emissivi e sezione Infissi adeguati) |
|||
Scarica il decreto in formato PDF sui nuovi limiti ammessi per le detrazioni fiscali del 55%
Su tutti i tipi di edifici esistenti (ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con
ICI pagata, se dovuta)o parti di essi, di qualsiasi categoria anche rurali posseduti o detenuti, non è
applicabile alle spese per installazione di finestre negli ampliamenti o negli edifici o vani senza
riscaldamento. In caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola "fedele ricostruzione".
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La quota annuale della detrazione va sottratta all’imposta IRPEF nel caso di privati cittadini o dall’imposta IRES
(o analoghe) nel caso di persone giuridiche e quindi in concomitanza con la dichiarazione dei redditi.
Dal punto di vista giuridico operativo sarà il commercialista o i centri di assistenza fiscale a inserire questo importo
nella dichiarazione dei redditi in modo da ottenere dal ministero delle finanze la restituzione delle tasse che avete già pagato.
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La Legge stabilisce la modalità di attuazione delle disposizioni e indica gli adempimenti.
Entrando nel dettaglio il contribuente deve:
1 Per interventi di riqualificazione energetica globale procurarsi la dichiarazione di trasmittanza termica delle nuove finestre del serramentista nella quale risulti che la trasmittanza termica è inferiore al dato minimo richiesto dal decreto del 11 marzo 2008, in funzione della zona climatica in cui sono collocati i manufatti e consegnarla al tecnico abilitato che provvederà alla compilazione degli allegati "A" ed "E" che dovranno essere inviati all’ENEA (alla quale è stato attribuito il compito di monitorare quante emissioni verranno risparmiate con gli interventi eseguiti).
2 Per la sola sostituzione di finestre bisogna acquisire la certificazione del produttore che sostituisce l’asseverazione del tecnico abilitato attestante il valore della trasmittanza termica degli infissi dismessi e dei nuovi infissi assicurando il non superamento dei valori limiti prescritti da DM 11 MARZO 2008.
3 Successivamente, dopo la dovuta registrazione, il richiedente deve compilare la nuova
scheda informativa o allegato "F" che può trovare sul sito dell’ENEA (alla quale è stato
attribuito il compito di monitorare quante emissioni verranno risparmiate con gli interventi eseguiti),
ed inviarla ON-LINE conservando apposita ricevuta telematica.
Attenzione: l’allegato F (per la sola sostituzione di infissi con accessori) deve riportare solo
la firma del richiedente pertanto non c’è più bisogno della firma del tecnico abilitato.
Questi documenti devono essere inviati entro 90 giorni dal termine dei lavori o dal ricevimento della fattura attraverso
il sito internet:
http://finanziaria2009.acs.enea.it ottenendo ricevuta informatica;
È stato, inoltre, approvato dalla Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione per i lavori relativi agli interventi
di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo di imposta.
Il modello deve essere utilizzato con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta, per comunicare
le spese sostenute per il 2009 e negli anni successivi, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010,
indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.
La comunicazione non dovrà essere inviata in caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta, né per i
periodi d’imposta in cui non sono state sostenute spese. Tale comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via
telematica direttamente dal contribuente o tramite soggetti incaricati di cui all’art.3 commi 2-bis e 3, del D.P.R. 27
Luglio 1998 , n.322 e successive modificazioni (professionisti, Associazioni di Categoria, CAF, altri soggetti).
4 Effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti:
- la causale di versamento;
- il codice Fiscale del beneficiario della detrazione (cioè il suo);
- il numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a cui favore è stato fatto il bonifico.
5 Conservare ed esibire su richiesta degli uffici finanziari :
- la asseverazione del tecnico abilitato (nel caso di riqualificazione energetica globale) o Solo certificazione del Produttore (nel caso di sola sostutuzione delle finestre)
- ricevuta Telematica dell'avvenuta spedizione all'Enea dei Relativi Allegati Inviati.
- le fatture o ricevute fiscali delle spese effettuate: ricordiamo che la finanziaria richiede che nelle fatture tutte le spese di manodopera siano evidenziate separatamente pena la decadenza della agevolazione fiscale;
- ricevuta del bonifico.
Inoltre, se gli interventi sono eseguiti su parti comuni dell’edificio va anche conservata copia della dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori.
Link al sito Agenzia delle Entrate:
http://www.agenziaentrate.it
Link al sito ENEA:
http://finanziaria2009.acs.enea.it/
Decreto detrazioni fiscali:
Decreto detrazioni fiscali del 55%
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